Considerare di diventare affidatari di un minore comporta un percorso burocratico, che per fortuna si è snellito. La vera difficoltà sta nel fatto di dover mettere in conto la temporaneità dell'affidamento (che va in genere da pochi mesi a un massimo di due anni) e, di conseguenza, il dispiacere che si proverà in seguito alla separazione dal minore. Ancor più dell'adozione, l'affidamento è quindi uno straordinario gesto d'amore per il quale, più della legge, conta la disponibilità e la generosità.
L'affidamento dei minori è disciplinato dalla Legge 149 del 2001 che modifica la legge 184 del 1983. Si può ottenere l'affidamento temporaneo di un minore quando la sua famiglia d'origine non è in grado di assicurargli l'assistenza morale e materiale necessaria e il piccolo si trovi quindi in un ambiente familiare non idoneo. Possono essere oggetto di affidamento tutti i minori, anche non cittadini italiani, che si trovano nel territorio dello Stato. La situazione deve essere temporanea e non duratura. Tra le novità della nuova legge, la scomparsa degli orfanotrofi e degli istituti di assistenza pubblici e privati che, entro la fine del 2006, dovranno essere sostituiti dalle case famiglia. Il bambini con meno di 6 anni, in ogni caso, non possono essere affidati a istituti ma solo a comunità di tipo familiare.
Tipologie dell'affidamento
La legge prevede modalità diverse, scelte tenendo conto delle esigenze e degli interessi del bambino.
- Affidamento può avvenire anche solo per una parte della giornata o della settimana, quando cioè i genitori d'origine non possono assicurare una presenza costante accanto ai figli.
- Per un tempo breve e prestabilito a causa di una necessità transitoria, come ad esempio un ricovero in ospedale di un genitore, al temine della quale il bambino tornerà nella sua famiglia d'origine.
- Per un tempo prolungato. E' la modalità più comune ma anche più problematica perché non si può definire in anticipo la durata precisa. In questi casi si può solo fare un progetto di affidamento per un certo periodo e verificare di volta in volta se è attuabile il rientro del minore nella famiglia d'origine o è necessario intervenire con altre soluzioni.
Possono diventare affidatari di minori
- Un'altra famiglia
- Coppie senza figli
- Una singola persona
- Una comunità di tipo familiare
- Fino al 31/12/2006 anche un Istituto di assistenza pubblico o privato ma solo per bambini con più di 6 anni.
Chi può proporre l'affidamento
- Gli stessi genitori in difficoltà
- Il servizio sociale locale a seguito di denuncia o segnalazione da parte degli organi di pubblica sicurezza.