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Adottare un cucciolo d'uomo
Adozione internazionalepg.1/2 
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L'adozione di un bambino straniero è regolamentata in Italia dalla Legge 476 del 1998 in vigore dal 2000. Questa legge, ratificando la Convenzione dell'Aja del 1983 sulla protezione dell'infanzia e la cooperazione in materia di adozione internazionale e coordinando il sistema della Legge 184/83 (per le ‘adozioni nazionali') ai nuovi principi, è diventata legge fondamentale.
Il testo prevede l'istituzione di una Commissione preposta alle adozioni internazionali e il ricorso obbligatorio per tutte le procedure agli Enti autorizzati dalla Commissione sulla base di parametri di competenza, serietà e moralità. Gli enti funzionano in pratica da ‘agenzie' che informano, formano, affiancano i futuri papà e mamme adottive, curando lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione, assistendoli davanti all'Autorità straniera e sostenendoli anche nel percorso post-adozione.

La Legge 149 del 2001, che ha riformato la disciplina delle ‘adozioni nazionali', ha introdotto delle novità nei requisiti per gli aspiranti genitori adottivi di bambini stranieri. Il resto della disciplina per le adozioni internazionali resta sostanzialmente regolamentato dalla legge 476/98. Ecco nel dettaglio requisiti e procedure da seguire per creare una famiglia italiana multietnica.

Requisiti soggettivi degli adottanti

-     Coppie sposate da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve aver avuto luogo, negli ultimi tre anni, separazione personale neppure di fatto. Coppie di fatto che decidano di sposarsi e che possano comprovare una convivenza stabile da almeno tre anni.

-      L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 l'età dell'adottando (prima la differenza massima era di 40). Il limite può essere superato da uno dei due coniugi di non più di 10 anni, se gli adottanti sono genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne o quando l'adozione in corso riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato.

-     Coppie in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo.

 

I rapporti con i Paesi stranieri

L'adozione può avvenire solo se le Autorità competenti del Paese d'origine:

-     Hanno stabilito che il minore è adottabile.

-     Hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse.

-     Si sono assicurate che il consenso all'adozione da parte di persone, istituzioni e autorità coinvolte, sia stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che sia stato espresso o attestato per iscritto; che gli attori coinvolti siano consapevoli delle conseguenze che l'adozione produce in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine.

Si sono assicurate che il minore, in considerazione della sua età e maturità, sia stato assistito adeguatamente e informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione; che i suoi desideri e opinioni siano stati considerati; che il suo consenso, se richiesto, sia stato prestato liberamente nelle forme legalmente stabilite e sia stato espresso o constatato per iscritto.
 
 
 

 
 
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Autore: Anonimo   Data Inserimento: 5/11/2005 5:31:27 PM
 
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