· La presenza sul territorio dello Stato italiano è consentita, secondo la legge, allo straniero in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno.
· Lo straniero irregolare, in quanto si è sottratto ai controlli di frontiera o è rimasto in Italia senza averne il diritto, deve essere respinto o espulso (articoli 10 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998).
· Quando non è possibile eseguire immediatamente l'allontanamento dall'Italia, lo straniero può essere trattenuto in un "Centro di permanenza temporanea ed assistenza".
· La permanenza in tale Centro è disposta dall'autorità di polizia che deve, entro 48 ore, trasmettere il provvedimento al giudice per la convalida.
· Il giudice, che è tenuto comunque ad ascoltare lo straniero interessato, deve confermare il provvedimento nelle 48 ore successive (articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286).
· Contro l'espulsione è possibile, entro 5 giorni, impugnare il provvedimento davanti al giudice con l'assistenza di un avvocato che lo straniero può liberamente indicare.
· Se non ha possibilità di pagare l'assistenza legale, lo straniero ha diritto di essere ammesso al "gratuito patrocinio" cioè di ottenere comunque la difesa di un avvocato.
· Il Centro è vigilato dalla polizia che è tenuta ad impedire ogni eventuale indebito allontanamento.
· Il periodo di trattenimento dura al massimo 60 giorni, trascorsi i quali lo straniero non può più essere trattenuto nel Centro.
· Il Centro è sotto la responsabilità della Prefettura (Ufficio dello stato Italiano nella provincia) ed è gestito dalla Croce Rossa Italiana attraverso un Direttore e vari collaboratori ai quali lo straniero può rivolgersi per ogni necessità.
· Nel Centro saranno presenti, in orari prestabiliti, con propri operatori, altre associazioni ed organizzazioni umanitarie che si dedicano, insieme alla croce Rossa Italiana, al sostegno dello straniero e alla erogazione di servizi complementari affinché siano garantiti tutti i diritti successivamente elencati.