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Carta di soggiorno per cittadini comunitaripg.1/1 
 
 

Il rilascio della carta di soggiorno per cittadini comunitari è regolamentato dagli articoli 3 e 5 del D.P.R. 12/1/02 n. 54 pubblicato sulla G.U. del 9.4.02 n. 83.

  1. Hanno diritto a richiedere la carta di soggiorno i cittadini comunitari che intendono stabilirsi in Italia per svolgere un'attività lavorativa, o seguire un corso di studi.
  2. La richiesta di rilascio della carta di soggiorno per cittadini comunitari deve essere presentata presso la Questura del luogo ove l'interessato si trova (per Palermo: P.zza Vittoria n. 8), dove provvederà a compilare l'apposito modulo con l'assistenza del personale in servizio allo sportello;
  3. L'istanza deve riportare:
    • Complete generalità dell'interessato
    • Estremi del passaporto o documento equipollente in corso di validità
    • I motivi del soggiorno
    • La data di ingresso nel Territorio della Repubblica, i motivi e la durata del soggiorno
    • Il domicilio eletto nel Territorio della Repubblica
    • L'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
  4. Qualora l'istanza fosse presentata per svolgere un'attività lavorativa deve essere corredata da:
    • Copia del passaporto o documento d'identificazione valido.
    • Autorizzazione prescritta per lo svolgimento dell'attività lavorativa in forma autonoma o per i lavoratori subordinati, l'attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o per i lavoratori stagionali di copia del contratto di lavoro.
    • 4 fotografie
  5. Qualora l'istanza fosse presentata per seguire un corso di studi deve essere corredata da:
    • Copia del passaporto o documento d'identificazione valido
    • Certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.
    • Attestazione dell'avvenuta iscrizione al Servizio sanitario nazionale o titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità.
    • Prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento.
    • 4 fotografie
  6. La richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge non legalmente separato, dei figli minori, degli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che siano a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge. In tal caso, occorre anche:
    • documentazione attestante il rapporto di parentela.

La carta di soggiorno ha una durata di 5 anni ovvero per la durata occorrente in relazione ai motivi di soggiorno. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, ed è a tempo indeterminato nei casi in cui è stato rilasciato per 5 anni, per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi occorrente per completare le verifiche di profitto richiesto o per altri 5 anni in caso di rilascio per lavoro frontaliero.

La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.

 
 
 

 
 
 
Autore: Anonimo   Data Inserimento: 5/12/2005 5:38:00 PM
 
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