Il rilascio della carta di soggiorno per cittadini comunitari è regolamentato dagli articoli 3 e 5 del D.P.R. 12/1/02 n. 54 pubblicato sulla G.U. del 9.4.02 n. 83.
- Hanno diritto a richiedere la carta di soggiorno i cittadini comunitari che intendono stabilirsi in Italia per svolgere un'attività lavorativa, o seguire un corso di studi.
- La richiesta di rilascio della carta di soggiorno per cittadini comunitari deve essere presentata presso la Questura del luogo ove l'interessato si trova (per Palermo: P.zza Vittoria n. 8), dove provvederà a compilare l'apposito modulo con l'assistenza del personale in servizio allo sportello;
- L'istanza deve riportare:
- Complete generalità dell'interessato
- Estremi del passaporto o documento equipollente in corso di validità
- I motivi del soggiorno
- La data di ingresso nel Territorio della Repubblica, i motivi e la durata del soggiorno
- Il domicilio eletto nel Territorio della Repubblica
- L'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
- Qualora l'istanza fosse presentata per svolgere un'attività lavorativa deve essere corredata da:
- Copia del passaporto o documento d'identificazione valido.
- Autorizzazione prescritta per lo svolgimento dell'attività lavorativa in forma autonoma o per i lavoratori subordinati, l'attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o per i lavoratori stagionali di copia del contratto di lavoro.
- 4 fotografie
- Qualora l'istanza fosse presentata per seguire un corso di studi deve essere corredata da:
- Copia del passaporto o documento d'identificazione valido
- Certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.
- Attestazione dell'avvenuta iscrizione al Servizio sanitario nazionale o titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità.
- Prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento.
- 4 fotografie
- La richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge non legalmente separato, dei figli minori, degli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che siano a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge. In tal caso, occorre anche:
- documentazione attestante il rapporto di parentela.
La carta di soggiorno ha una durata di 5 anni ovvero per la durata occorrente in relazione ai motivi di soggiorno. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, ed è a tempo indeterminato nei casi in cui è stato rilasciato per 5 anni, per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi occorrente per completare le verifiche di profitto richiesto o per altri 5 anni in caso di rilascio per lavoro frontaliero.
La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.