Requisiti e documentazione
Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, artigianale o commerciale, ovvero intenda costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività, compresi i requisiti per l'iscrizione ad albi o registri, ove necessari e deve:
1) Richiedere alla competente autorità amministrativa preposta al rilascio delle relative licenze, autorizzazioni o tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per l'attività che necessita di una iscrizione abilitante in albo o registro, anche tramite proprio procuratore, una dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato. Per l'esercizio di una professione è necessario il riconoscimento del titolo professionale straniero conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea. Per quanto concerne una professione sanitaria, anche a carattere occasionale, è richiesto il preventivo riconoscimento da parte del Ministero della Sanità. Per quanto concerne le professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia, il procedimento di riconoscimento del titolo avviene presso la Direzione Generale degli Affari Civili - Ufficio VII - Reparto Internazionale , in base ai criteri di cui alle direttive 89/4/ e 92/51 CEE che già disciplinano la materia per i cittadini comunitari.
Tra le professioni di competenza del predetto Ministero rientrano le seguenti : attuario, avvocato, commercialista, biologo, chimico, agronomo e forestale, geologo, ingegnere, agente di commercio, psicologo, assistente sociale, consulente del lavoro, agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale, giornalista.
La dichiarazione deve essere data non anteriore a tre mesi dalla richiesta.
2) Richiedere un'attestazione dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse occorrenti per l'esercizio dell'attività che si vuole intraprendere.
2a) Tale attestazione viene in tutti i casi rilasciata dalla Camera del Commercio competente per territorio, purché l'attività che si intende svolgere abbia il carattere di attività imprenditoriale e, pertanto sia iscrivibile nel Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, in ragione delle funzioni attribuite alle Camere di Commercio in tema di sviluppo economico locale e di regolazione del mercato. I criteri che le Camere di Commercio seguono per la definizione dei parametri si basano, di volta in volta e a seconda della natura delle varie attività, sulle considerazioni di tutti o parte dei seguenti elementi di costo connessi all'avvio e all'esercizio di una specifica attività:
a) eventuali immobili (contratto di acquisto o locazione e/o risorse necessarie);
b) macchinari ed impianti;
c) attrezzature;
d) costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte;
e) spese di avviamento;
f) altre spese (contratti di forniture, scorte, ecc.).