Per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione". Tale contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato (ZTL) ed il parcheggio negli spazi riservati. La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3). Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi alla propria ASL (Azienda Sanitaria Locale N. 6) e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica attestante che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente. Dopo aver ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato (File Istanza autorizzazione scaricabile nella sezione sottostante) per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL, nonché il certificato di residenza del portatore di handicap. Il contrassegno ha una validità di cinque anni. Allo scadere dei termini lo si può rinnovare presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno. Il Comune di San Giuseppe Jato rilascia anche il contrassegno attestante l'istituzione di spazio di sosta. Per ottenere tale contrassegno è necessario presentare una una richiesta al Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato (File Istanza sosta scaricabile nella sezione sottostante) allegando i seguenti documenti:
- copia della carta di circolazione della vettura targata;
- certificazione rilasciata dall'Ufficio Medico - Legale dell'Azienda U.S.L. di appartenenza, dalla quale si evince che la persona invalida s.j. ha capacità di deambulazione gravemente ridotta;
- certificazione di residenza della persona invalida.
Il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente destano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità. Il facsimile di contrassegno, approvato dal "Regolamento al Codice della Strada", è uguale (e quindi valido) in tutta Italia ed è attribuito a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo. Il contrassegno va esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia). Inoltre, la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha stabilito che il rilascio del contrassegno invalidi, quello utilizzato per parcheggiare negli spazi riservati, è esente da imposta di bollo e riservato alle persone con difficoltà di deambulazione sensibilmente ridotta. Lo prevede l'articolo 33, comma 3 lettera c) modificando la Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. La Tabella in questione elenca appunto gli atti esenti da imposta di bollo. Il contrassegno prevede, oltre al pittogramma della persona in carrozzina, uno spazio dove inserire il numero di concessione e uno dove dovrebbero essere riportate le generalità del titolare. Attraverso il numero di concessione, infatti, un vigile può effettuare gli accertamenti del caso.