Esistono indicazioni normative precise atte a garantire e a favorire l'esercizio del diritto di voto da parte delle persone con disabilità.
Come farsi assistere
Secondo la normativa vigente, sono da considerarsi "elettori fisicamente impediti": "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità". Le persone portatrici di questo tipo di disabilità possono esercitare il proprio diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, purché iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora trattasi di disabilità non evidente, oppure ignota al presidente di seggio, bisogna richiedere uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'Azienda USL. Il certificato in questione deve precisare che "l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore" e deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale. Nel caso di elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto "libretto di pensione" dal quale evincere la cecità accertata. Va sottolineato che chi necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale ed è poi in grado di esercitare autonomamente il voto, non ha bisogno di presentare alcun certificato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è apportata un'apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. I comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico al fine di garantire il raggiungimento del seggio elettorale.
Come e quando votare in un'altra sezione
Qualora la sezione elettorale di appartenenza sia inaccessibile, il disabile con difficoltà o impedimenti alla deambulazione ha il diritto di votare presso un'altra sezione del proprio comune, priva di barriere architettoniche. Nei comuni ripartiti in più collegi (senatoriali, collegi uninominali, collegi provinciali) o in occasione dell'elezione degli organi circoscrizionali, è necessario che la sezione scelta per la votazione appartenga al medesimo collegio o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto. Per accertarsi che la sezione scelta risponda a tali esigenze è possibile rivolgersi all'Ufficio elettorale del Comune o al presidente della sezione stessa. Per poter essere ammesso al voto, il disabile deve presentare il proprio certificato elettorale e copia autentica della patente di guida speciale o un'attestazione medica rilasciata, anche in precedenza e per altri scopi, dalla propria ASL locale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Nel caso in cui, invece, non si disponga di alcuna certificazione oppure dalla certificazione non risulti con chiarezza un'incapacità alla deambulazione, si può richiedere, gratuitamente, una visita all'Azienda USL di competenza. Nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, le Aziende USL hanno l'obbligo di garantire in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio di queste certificazioni. Sarà, infine, il presidente di seggio a dover iscrivere il disabile nella lista elettorale della sezione e a prenderne nota nel verbale.
L'accessibilità dei seggi elettorali
Le normative vigenti forniscono indicazioni circa l'accessibilità dei seggi elettorali. La sala di votazione delle sezioni elettorali deve essere arredata in modo tale da permettere e garantire agli elettori con difficoltà deambulatorie non solo di leggere il manifesto con iscritte le liste dei candidati e di votare in assoluta segretezza, ma anche di svolgere le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e, se voluto, di assistere alle operazioni dell'ufficio elettorale. Inoltre, nella sala elettorale deve essere predisposta almeno una cabina per consentire un accesso agevole agli elettori con disabilità e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri, o un tavolo munito di ripari che garantisca la segretezza. I seggi, poi, debbono essere raggiungibili tramite percorsi accessibili anche dall'esterno e l'accessibilità deve essere segnalata attraverso il simbolo della carrozzina. I comuni hanno il compito di provvedere al censimento delle barriere architettoniche esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e devono intervenire, ove necessario, al fine di evitare che si riverifichi la stessa situazione di disagio nelle situazioni future. In merito a quest'ultimo punto, la normativa non precisa se l'intervento debba necessariamente consistere nella rimozione delle barriere architettoniche o se sia sufficiente scegliere un'altra sede accessibile ai disabili da adibire alle consultazioni elettorali.