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ACCESSIBILITA' DEI PORTATORI DI HANDICAP AI SERVIZI COMMERCIALI

 

 

L'azione legislativa volta a garantire l'accessibilità dei servizi commerciali è stata  tarda e limitata in questo importante settore. Il D.M.LL.PP. 236/1989 ha affrontato il problema in modo specifico. Esso sancisce il principio generale secondo cui "ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità", dove con il termine "adattabilità" si intende la possibilità di adattare facilmente e rapidamente l'immobile alle esigenze dell'utente disabile.

Al di là del suddetto principio, l'interesse primo è che le sedi e gli impianti produttivi delle imprese o delle aziende soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio debbano essere accessibili.

Tale norma si applica agli edifici di nuova costruzione e a quelli preesistenti alla legge, nel caso in cui siano oggetto di interventi di ristrutturazione.

A tal fine, secondo l'articolo 11, al momento della domanda per il rilascio della licenza di abitabilità o agibilità dell'opera costruita, bisogna presentare una perizia redatta da un tecnico abilitato, in modo da assicurarsi che tutto avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge relative alle barriere architettoniche.

L'articolo 3 dello stesso decreto prevede che le sedi e gli impianti produttivi delle aziende o delle imprese non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio debbano rispondere comunque al requisito dell'adattabilità. E', invece, più complesso il caso delle unità immobiliari, sedi di attività aperte al pubblico (per esempio le attività commerciali): esse devono rispondere al requisito della "visitabilità", ovvero garantire l'accessibilità agli spazi di relazione e ai luoghi in cui il cittadino entra in contatto con la funzione svolta dall'attività avente sede in quel determinato luogo. Inoltre, per quanto riguarda le attività con una superficie netta pari o superiore ai 250 metri quadrati bisogna garantire l'accessibiltà anche ad almeno un servizio igienico; un requisito, questo, non richiesto alle attività di minore superficie.

Naturalmente, tali norme si applicano anche alle nuove costruzioni e a quelle oggetto di ristrutturazione. Qualora non vengano rispettate le disposizioni richieste l'agibilità dei locali verrà negata.

 
 
 

 
 
 
Autore: Anonimo   Data Inserimento: 5/13/2005 5:58:05 PM
 
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