SERVIZI URBANI E STRUTTURE SOCIALI
Oltre all'abitare, molte altre sono le attività che qualificano la vita sociale e di relazione delle persone. Proprio in questo campo, in quello dei cosiddetti servizi urbani, le barriere architettoniche creano i disagi più grandi alla qualità della vita della persona disabile. Eppure le disposizioni legislative in questo campo sono semplici ed inequivocabili, in quanto tutta una serie di obbligazioni è fatta discendere alle autorità competenti alla gestione del servizio. Per strutture sociali si intendono gli ambienti destinati ad attività sanitarie e assistenziali, quindi gli ospedali, le case di cura, i centri di riabilitazione, le case di riposo etc.; ed ancora gli ambienti destinati ad attività culturali, e cioè biblioteche, musei, sale per mostre temporanee; gli ambienti destinati ad ogni altro tipo di attività rivolta al sociale; infine, tutti gli altri edifici pubblici, compresi quelli a carattere giudiziario, come tribunali, preture, questure, e a carattere amministrativo, come le sedi di enti previdenziali, assistenziali etc.
Scuola
L'articolo 28 della legge 118/1971 pone l'obbligo di rendere accessibile l'edificio scolastico, in modo da poter così garantire la frequenza scolastica a tutti. Tale principio è ribadito anche dall'articolo 18 del DPR 384/1978, che in maniera esplicita impone di rendere accessibili gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, compresi gli Atenei universitari e le altre istituzioni di interesse sociale nella scuola, adeguando le strutture interne ed esterne a degli standards indicati dal D.P.R. stesso. Gli edifici pubblici e privati degli istituti scolastici d'ogni grado per essere accessibili devono prevedere almeno un percorso esterno che colleghi la viabilità pubblica all'accesso dell'edificio, dei posti auto riservati, la piena utilizzazione di ogni spazio anche da parte degli studenti con ridotte o impedite capacita motorie, ed almeno un servizio igienico accessibile. Nello specifico, per quanto riguarda gli edifici pubblici, gli arredi e le attrezzature didattiche (banchi, sedie, macchine da scrivere, spogliatoi, materiale Braille ecc.) devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità. Nel caso l'edificio scolastico sia disposto su più piani, e non ci sia l'ascensore, è consigliabile collocare la classe frequentata dagli alunni con impedite capacità motorie al piano terra. Per quanto riguarda gli edifici privati, ci deve essere almeno un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio (qualora nell'edificio siano previsti piu nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili dovranno essere incrementati in proporzione). Nel caso di interventi in edifici privati aperti al pubblico, qualora ci sia un'effettiva impossibilità a superare gli elementi di ostacolo, ad esempio per mancanza di spazio, deve essere garantito il requisito di visitabilita' condizionata predisponendo in prossimità dell'ingresso un pulsante di chiamata con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità.
Impianti sportivi
I locali privati in cui si svolgono attività fisiche, come le palestre private, i centri per il fitness, per il body building etc., dato il loro carattere prevalentemente commerciale, sono riconducibili ai luoghi aperti al pubblico, e quindi soltanto visitabili. Tuttavia si ritiene che il servizio igienico debba comunque essere accessibile, indipendentemente dalla superficie del locale. Gli impianti sportivi, dove si svolgono attività sportive e manifestazioni atletiche, come stadi di calcio o di atletica, palazzetti dello sport, piscine etc., devono essere accessibili. Tale requisito è soddisfatto se sono accessibili gli spazi esterni, ovvero ci sia almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica all'accesso dell'edificio; se ci sono dei posti auto riservati, e se sono accessibili tutte le parti dell'edificio. Per i servizi igienici, il D.M. 236/89 afferma la necessità di un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio, bene posizionato e facilmente raggiungibile, anche in considerazione di quanto indicato nel D.P.R. 503/96 all'art. 8.
In relazione all'utilizzazione del settore per il pubblico (tribune, gradinate, spalti, sedute fisse ecc.) si possono prendere a esempio le prescrizioni previste per le sale e i luoghi di spettacolo, e cioè:- in prossimità di una via di uscita o di un luogo sicuro statico devono essere previsti spazi liberi riservati per persone su carrozzina, nella misura di almeno 2 spazi liberi ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due, predisposti su pavimento orizzontale o con dimensioni tali da garantirne la manovra e lo stazionamento;
- la collocazione di questi spazi liberi varia in funzione del sistema di percorsi del settore del pubblico, che può essere del tipo ad accesso/uscita dall'alto o dal basso della gradinata.
Inoltre, per tutti quegli impianti che, per la loro realizzazione o adeguamento, accedono ai finanziamenti concessi dall'Istituto del Credito Sportivo, il C.O.N.I. richiede che il requisito della accessibilita' risulti garantito nei seguenti settori funzionali:
- spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi);
- servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, uffici amministrativi, parcheggi);
- spazi per il pubblico (posto spettatori, servizi igienici, infermeria, parcheggi);
- eventuali spazi per attività complementari (bar, settore stampe, attività commerciali).
Per questo tipo di prescrizioni tecniche, è necessario consultare le Norme C.O.N.I. per l'impiantistica sportiva approvate dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. con Deliberazione n. 1492 del 19/12/1997.