L'art.33 L. 104/92, al comma 6 prevede che gli handicappati in situazione di gravità, maggiorenni e lavoratori, possono usufruire di permessi lavorativi di due ore al giorno oppure di tre giorni mensili. Non è più ammessa la cumulabilità fra i due tipi di benefici nello stesso mese di calendario, ma è consentito variare di mese in mese la scelta fra le due modalità. Solo in casi eccezionali e documentati è consentito chiedere una variazione nell'ambito di ciascun mese (Circolare INPS 133/2000). Si rende necessario chiarire che per godere delle due ore di permesso, la giornata lavorativa deve comportare un orario pari o superiore alle 6 ore, se inferiore il permesso si riduce ad un'ora.
Lo stesso articolo 33 prevede il diritto del lavoratore handicappato di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito mai in altra sede senza il proprio consenso. La Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37, inoltre, abolisce il diritto del lavoratore handicappato di usufruire di ulteriori permessi nel caso in cui assista a sua volta un'altra persona disabile.
La stessa circolare, inoltre, prevede la possibilità, prima negata, di far godere dei tre giorni di permesso contemporaneamente sia al lavoratore disabile sia al familiare lavoratore la cui assistenza gli è necessaria per gli stessi giorni, purché tale familiare non possa essere sostituito da altro membro del nucleo familiare. La necessaria assistenza deve risultare da certificato del medico di sede in relazione al tipo di handicap. Tutt'oggi non è chiaro se il requisito della convivenza del soggetto handicappato e del familiare ai fini di questa particolare previsione sia ancora richiesto o no, dato che la legge 53/2000 cambia l'art. 33 della legge 104/92 proprio nella parte in cui imponeva la convivenza come pre-requisito per godere dei benefici previsti dallo stesso articolo per i familiari dell'invalido.
"Con l'occasione si precisa in via generale che i familiari non lavoratori studenti, sono equiparati, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui alla legge 104/92, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l'iscrizione all'università ma anche l'effettuazione di esami)." (Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37).
Per l'ottenimento di tali permessi è necessaria la seguente documentazione:
- annuale domanda su apposito modello (Mod. HAND 3/titolari all. 3) in cui sia indicato il periodo dell'assenza dei tre giorni previsti e/o l'orario dei permessi giornalieri da presentare all'I.N.P.S. e, in copia, al datore di lavoro;
- dichiarazione della A.S.L. competente attestante la situazione di gravità dell'handicap del lavoratore medesimo a seguito di accertamenti medici, come previsto dalla stessa legge.
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