PERMESSI CONCESSI A FAMILIARI O PARENTI DI PERSONA HANDICAPPATA
Il 1° comma dell'articolo 33 della legge 104 è stato abrogato e sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 151/2001. Il nuovo testo prevede che i genitori lavoratori di un bambino, anche adottato o in affidamento, in situazione di handicap grave, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale (congedo che, solitamente, non può eccedere cumulativamente per entrambi i genitori i 10 mesi e di cui si può godere nei primi 8 anni della vita del bambino, come stabilito [art.32 D.Lgs. 151/2001]).
Per godere di questa agevolazione il bambino non deve essere ricoverato in modo permanente in istituti specializzati. La retribuzione spettante durante il congedo è pari al 30% della retribuzione normale fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (età elevata a 6 anni se il piccolo è adottato o in affidamento - art.36 D.Lgs. 151/2001), ma per tutto il periodo spetta la copertura dei contributi figurativi.
Tali periodi di congedo dal lavoro sono comunque computati ai fini dell'anzianità di servizio, ma non concorrono al calcolo delle ferie, della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia..
I due tipi di congedo parentale, cioè, per così dire, quello previsto in relazione alla presenza di qualsiasi bambino, e quello prolungato, sono compatibili e il secondo decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32". (art. 33, comma 4° del D.Lgs. 151/2001).
In alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui sopra, i lavoratori possono usufruire di due ore di permesso retribuito al giorno, fino al compimento del terzo anno d'età del bambino. Le due ore si riducono ad una se l'orario di lavoro giornaliero non arriva alle sei ore (punto 2.2.2 della circolare INPS 133/00).
Il lavoratore che vuole godere dei suddetti benefici, deve presentare domanda all'INPS utilizzando i modelli "HAND 1/genitori"e, in copia, al datore di lavoro, in cui indica i periodi e/o le modalità in cui intende avvalersi degli stessi.
Alla domanda vanno allegati un certificato dello stato di famiglia e uno di esistenza in vita del bambino. Se quest'ultimo è adottivo, si deve anche produrre copia del provvedimento rilasciato dall'Autorità competente, attestante la data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva.
Inoltre, si deve produrre idonea documentazione (ad esempio atto di notorietà, autocertificazione, ecc.) per attestare che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Una volta che il bambino supera i tre anni di vita, il genitore lavoratore ha diritto a godere di tre giorni al mese di permesso retribuito compreso copertura dei contributi figurativi (comma 3, art.33 L. 104/92). Tali tre giorni sono godibili anche consecutivamente. Ovviamente anche in questo caso è richiesto il requisito del non ricovero dell'handicappato.
"In caso di contratto di lavoro part-time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente." (Circolare INPS n.133/2000). Per la relativa domanda da presentare all'INPS, si utilizza sempre il modello HAND 1/genitore.
Lo stesso comma 3 continua estendendo tali benefici anche a coloro che si occupano di una persona handicappata in situazione di gravità purché sia parente o affine entro il terzo grado. Pur se nel testo della legge rimane il requisito della convivenza, questa è stata di fatto abolita dalla L. 53/2000, come tra breve esposto.
Per effettuare la domanda all'INPS i parenti o gli affini devono utilizzare il modello HAND 2/parenti. Sia il permesso di 2 ore giornaliere che quello dei 3 giorni al mese non concorrono alla maturazione delle feri,e della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia (art.33, comma 4, L. 104/92). Gli stessi sono cumulabili con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio (art.42, comma 4, D.Lgs. 151/2001).