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Abilitazione professionale ed inserimento lavorativo
Integrazione lavorativa disabilipg.1/8 
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 Il collocamento obbligatorio, per lungo tempo disciplinato dalla legge n. 482 del 02.04.1968, è stato riformato dalla legge n. 68 del 12.03.1999 (e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 333 del 10.10.2000), che abrogando la precedente normativa, ha introdotto significative novità.

La legge n. 68/99 persegue come finalità "la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato"; si rivolge alle persone disabili, valorizzandone le competenze professionali, le capacità e le abilità psico-fisiche.

La legge permette ai datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti, che devono rispettare l'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, di accedere ad agevolazioni economiche e a supporti tecnici e consulenziali.

 

Soggetti beneficiari

I beneficiari della legge (art. 1 e 18) sono le persone disoccupate di seguito elencate specificamente:

  • persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
  • persone non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sorde (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
  • persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio;
  • vedove, orfani, e profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla Legge n. 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

 

Datori di lavoro e quote di riserva

La quota d'obbligo di assunzione per le aziende pubbliche e private è scaglionata secondo il numero di addetti; la quota d'obbligo è abbassata (dal 15% al 7%) rispetto alla legislazione precedente,estendendola ad un numero maggiore di datori di lavoro (l'obbligo di assunzione parte da 15 dipendenti invece dei 35 della legislazione precedente).

 

Le quote di riserva sono modulate dall'art. 3 della legge n. 68/99 secondo l'entità dimensionale del datore di lavoro, cui deve aggiungersi, almeno in via transitoria ed in attesa della riforma della materia, la quota spettante agli orfani, ai coniugi superstiti ed alle categorie equiparate, come individuate dall'art.18 comma 2 della legge:

 

Numero di addetti

Quota d'obbligo d'assunzione

15 - 35 dipendenti

un lavoratore disabile

36 - 50 dipendenti

due lavoratori disabili

Più di 50 dipendenti

7% di lavoratori disabili

Più di 50 dipendenti

1% vedove, orfani, e profughi

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assunzione si applica solo in caso di nuove assunzioni. In tal caso i datori di lavoro hanno dodici mesi di tempo per ottemperare all'obbligo di assunzione a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione.

I datori di lavoro privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità. Qualora la richiesta di compensazione territoriale interessi unità provinciali ubicate in regioni diverse, la competenza al rilascio del provvedimento autorizzativo spetta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione generale per l'Impiego). Il rilascio del provvedimento autorizzativo per le richieste riguardanti unità produttive situate in province della medesima regione, invece, rientra nella competenza del Servizio provinciale del territorio ove il datore di lavoro ha la sede legale.

La partecipazione (art. 17), da parte di imprese pubbliche o private, a bandi per appalti pubblici o a rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni è subordinata alla dichiarazione di adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Le aziende interessate in sede di partecipazione al bando di gara o alla convenzione o concessione devono presentare apposita certificazione rilasciata dai competenti Servizi provinciali dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione dalla stessa gara o convenzione o concessione.

 
 
 

 
1.  Modello A maggiorenne
Modello A istante maggiorenne ASL 6


2.  Istanza
Istanza per iscrizione categorie protette


3.  Modello dichiarazione
Dichiarazione disponibilità


4.  Autocertificazione
Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi dell"art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445)


5.  Modello iscrizione
Domanda iscrizione nelle liste di collocamento


 
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Autore: Anonimo   Data Inserimento: 5/12/2005 7:25:05 PM
 
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