Si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia. È necessario però aver maturato i seguenti requisiti:
- 35 anni di contributi e 57 anni di età per i lavoratori dipendenti;
- 35 anni di contributi e 58 anni di età per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).
Si può prescindere dall'età, se si ha una maggiore anzianità contributiva. In tal caso servono:
- almeno 38 anni di contributi per i lavoratori dipendenti;
- almeno 40 anni di contributi per i lavoratori autonomi.
Il requisito della maggiore anzianità contributiva salirà gradualmente, fino ad arrivare a 40 anni nel 2008, anche per i lavoratori dipendenti.
Per avere la pensione di anzianità i lavoratori dipendenti devono dimettersi dal lavoro.
Gli autonomi possono invece continuare la loro attività, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi di categoria.
I requisiti
|
Lavoratori dipendenti |
Operai e precoci |
Lavoratori autonomi |
|
|
anno |
requisito |
|
|
57 di età e 35 anni di contributi |
2004 2006 |
56 e 35 57 e 35 |
58 di età e in 35 anni di contributi |
|
|
|
Lavoratori dipendenti, operai e precoci |
Lavoratori autonomi |
|
2004 2006 2008 |
38 39 40 |
40 anni di contributi |
|
|
|
|
|
Quando si ottiene
Una volta in possesso dei requisiti occorre attendere la "finestra d'uscita" che fissa la decorrenza della pensione. Per i lavoratori dipendenti "le finestre" sono indicate nella tabella che segue:
|
Se i requisiti sono raggiunti entro il |
la prima finestra utile è quella del |
|
1° trimestre dell'anno
|
1° luglio dello stesso anno |
|
2° trimestre dell'anno
|
1° ottobre dello stesso anno |
|
3° trimestre dell'anno
|
1° gennaio dell'anno successivo |
|
4° trimestre dell'anno
|
1° aprile dell'anno successivo |
Mentre per i lavoratori autonomi "le finestre" utili sono:
|
Se i requisiti sono raggiunti entro il |
la prima finestra utile è quella del |
|
1° trimestre dell'anno |
1° ottobre dello stesso anno |
|
2° trimestre dell'anno |
1° gennaio dell'anno successivo |
|
3° trimestre dell'anno |
1° aprile dell'anno successivo |
|
4° trimestre dell'anno |
1° luglio dell'anno successivo |
La pensione decorre dalla apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.