Che cos'è
E' l'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la sua pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". In questo caso l'importo della pensione viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.
L'importo
L'importo mensile, che attualmente è pari a € 412,18, varia di anno in anno e, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione.
L'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge.
Limiti di reddito
Per ottenere l'integrazione al trattamento minimo non si devono superare determinati limiti di reddito personali e coniugali, il cui importo varia di anno in anno. Il limite di reddito personale attuale è pari a € 5.358,34. Se invece il reddito va da € 5.358,35 a € 10.716,67 si ha diritto all'integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 10.716,67
Il limite di reddito cumulato con quello del coniuge è pari a € 16.075,02; se invece il reddito va da € 16.075,03 a € 21.433,35 si ha diritto all'integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 21.433,35. Per le persone coniugate, l'integrazione al minimo non può, comunque, essere assegnata se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore. Analogamente, l'integrazione non può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite indicato, ma il reddito cumulato lo supera.
Maggiorazione fino a 516,46 euro (aumento al milione)
A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale - in favore di persone disagiate - per garantire un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità.
La maggiorazione, elevata a € 535,95 spetta:
- ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (fondo volo, fondo telefonici etc.);
- ai titolari di pensione sociale;
- ai titolari di assegno sociale;
- ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili).
Per ottenere questo incremento, i titolari di pensione devono avere un'età di almeno 70 anni che può essere ridotta, fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a due anni e mezzo. La maggiorazione viene concessa se il pensionato non supera certi limiti di reddito. Attualmente, chi non è coniugato deve avere i redditi personali inferiori a € 6.967,35 annui. Se il pensionato è coniugato, i redditi personali vanno cumulati con quelli del coniuge. L'importo complessivo deve essere comunque inferiore a € 11.750,96 annui.
N.B.
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